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007/2014/PE

Sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", in vigore dallo scorso 1 gennaio.

Tra le disposizioni riportiate segnaliamo che al comma 639 dell’art. 1 è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

A riguardo, nella legge di Stabilità 2014:

  • il comma 639 e i commi da 682 a 702 sono dedicati alla disciplina della IUC;
  • i commi 640 e 677, unitamente al comma 676, precisano il rapporto che deve intercorrere fra le aliquote massime TASI e IMU;
  • i commi da 641 a 668 sono dedicati alla TARI;
  • i commi da 669 a 681 e il comma 731 sono dedicati alla TASI.

Presupposto della nuova tassa rifiuti è il possesso di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. I Comuni, con regolamento, possono commisurare la tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie.

Sempre con regolamento, il Comune può disporre riduzioni della Tari (ad esempio, abitazioni con unico occupante, o ad uso stagionale). Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Inoltre il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato alrecupero.

La TARI é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Con regolamento da emanare entro il prossimo giugno, su proposta del MATTM, saranno stabiliti i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99. La tariffa corrispettiva é applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Nel rimandare all’allegato stralcio della Legge stabilità 2014, relativo ai commi sopra richiamati, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 10.01.2014
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